Ultima modifica: 2 Marzo 2022
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Accesso civico semplice e generalizzato

Cos’è il diritto di accesso civico

L’accesso civico (art.5 del D.Lgs n.33/2013 e s.m.ed i.) è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Consorzio ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale.

Esso è anche il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e nei limiti previsti dall’art.5bis del D.Lgs n.33/2016.

L’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non richiede motivazione” (comma 3 art.5 sopracitato).

Il rilascio dei dati o documenti richiesti, in formato elettronico o cartaceo, è gratuito, salvo eventuale costo sostenuto e documentato dalla Pubblica Amministrazione , per la riproduzione su supporti materiali.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (modulo A) e la richiesta di accesso a dati  e documenti ulteriori detenuti dalla pubblica amministrazione (modulo B) può essere presentata alternativamente a:

  • Ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.
  • Ufficio amministrativo area risorse e staff.
  • Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nei casi di documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è obbligatoria.

e inoltrata :

  • tramite posta elettronica all’indirizzo pec del Consorzio: consorzio@pec.ovestsolidale.to.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Consorzio Ovest Solidale, Via Nuova Collegiata n. 5 – 10098 Rivoli (TO)
  • Mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Consorzio sito in Via Nuova Collegiata n. 5 – 10098 Rivoli (TO), nei seguenti giorni e orari: lunedì – giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento di accesso civico deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato. Eventuali controinteressati, devono essere avvisati della presentazione dell’istanza.

 

Esclusioni e limiti all’accesso (art.5bis D.Lgs n.33/2013 e s.m.ed i.)

L’accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un giudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

– la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

– la sicurezza nazionale;

– la difesa e le questioni militari;

– le relazioni internazionali;

– la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

Inoltre il rifiuto può essere motivato “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati“:

– la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

– la libertà e segretezza della corrispondenza;

– gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali;

I limiti indicati si applicano esclusivamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato; l’accesso civico non può essere negato dove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Il diritto di accesso è altresì escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall’art.24 comma 1 della Legge n.241/90.

 

In caso di accoglimento:

L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul sito web dell’ente, dei dati o dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, dandone comunicazione al soggetto che ha presentato l’istanza e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora siano stati richiesti documenti o dati ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, il Consorzio Ovest Solidale provvederà all’invio tempestivo degli stessi al richiedente, a meno che non sia pervenuta opposizione da parte del controinteressato.

 

In caso di diniego totale, parziale o di mancata risposta:

Il richiedente può presentare richiesta di riesame (modulo C), al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, da far pervenire mediante le medesime modalità della prima istanza.

Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art.5bis, comma 2,  lett.a), il suddetto responsabile provvede sentito il garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Contro la decisione dell’amministrazione o , in caso di richiesta di riesame, contro quella del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, è possibile presentare ricorso al T.A.R. o al difensore civico regionale che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  e della trasparenza del Consorzio è il Direttore Generale Dott. Marco FORMATO.

Per avere ulteriori informazioni o effettuare segnalazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: consorzio@ovestsolidale.to.it oppure telefonare al numero 0114037121.